Antitrust: TAR, OK multe Enel, Acea, Green Network, Hera Comm

(ANSA) – ROMA, 24 SET

Nessuna illegittimità nelle maximulte inflitte nel dicembre 2015 dall’Antitrust ad Enel Energia (2,15 milioni di euro), Acea Energia (600mila), Green Network (320mila) ed Hera Comm (366mila) per pratiche commerciali scorrette nell’attivazione di forniture luce e gas non richieste.

L’ha deciso il Tar del Lazio con quattro identiche e complesse sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dalle stesse aziende. A giudizio dell’Antitrust, le società avevano alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del consumo; contestate furono le modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, ovvero quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso il canale telefonico (il cosiddetto teleselling).

I ricorsi sono stati adesso decisi con sentenza, dopo la definizione di un giudizio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea. Il Tar, dopo aver ritenuto infondato il motivo di ricorso per l’incompetenza, ha esaminato ogni punto della controversia con una motivazione fortemente tecnica. Innanzitutto, i giudici hanno ritenuto che “la disciplina di settore invocata dalla ricorrente non pone disposizioni più specifiche rispetto ai comportamenti sanzionati dalla competente AGCM, che integrano e gli estremi di una pratica commerciale scorretta e aggressiva“.

E, con riferimento alle modalità di ‘contatto’ e ‘vendita’ del prodotto, ha osservato che “il professionista che si avvale dell’opera di soggetti terzi è tenuto, in osservanza del canone di diligenza esigibile da operatori del settore, ad esercitare una assidua e puntuale attenzione sulla condotta di tali soggetti“, puntualizzando come “la buona fede del professionista deve essere sempre sussistente e verificabile anche nella fase di relazione prodromica al contratto“.

Il sistema di tutela del consumatore prevede – aggiungono i giudici – che il rispetto della normativa di settore non esaurisca gli obblighi di diligenza gravanti sul professionista, il quale dovrà, in ogni caso, porre in essere quei comportamenti ulteriori che discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore sotto un profilo contrattuale“.

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